Cosa succede se non si risponde alla comunicazione di irregolarità inviata
dall'Agenzia delle entrate a coloro che hanno effettuato interventi edilizi
Il fisco bussa alla porta
di casa di chi ha beneficiato del 110% ed ha omesso di
aggiornare le relative schede
catastali. In caso di inadempimento, infatti, l'Agenzia
delle Entrate ha la facoltà di procedere con verifiche nell'immobile. La mancata
presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, dopo l'esecuzione
di interventi edilizi agevolati ai sensi dell'art. 119 del Dl. 34/2020,
legittima l'Agenzia delle Entrate ad avviare vere e proprie verifiche
ispettive presso l'immobile interessato e ad attribuire
d'ufficio una nuova rendita
catastale. È quanto si evince dalla lettura delle comunicazioni di
compliance inviate dalla Direzione
centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare dell'Agenzia,
nelle quali si invita il contribuente a verificare, anche con supporto di un
professionista abilitato, se gli interventi realizzati abbiano comportato
modifiche rilevanti ai fini catastali, tali da rendere necessario il relativo
aggiornamento.
Cosa può fare il contribuente
Nel caso in cui il contribuente ritenga non dovuto l'adempimento, può fornire
riscontro documentale attraverso il servizio "Consegna documenti e istanze"
disponibile nell'area "Compliance
Catasto" del sito dell'Agenzia delle Entrate. Qualora, invece, venga
riconosciuta la necessità di aggiornamento, al contribuente è concessa la
possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Tuttavia,
precisa l'Agenzia, in caso di persistente
inadempimento, l'amministrazione può procedere con accertamenti diretti
tramite sopralluoghi, attivando contestualmente le procedure per l'aggiornamento
d'ufficio. Si tratta, dunque, di un'attività
ispettiva effettiva, condotta da personale tecnico incaricato, che può
culminare nella determinazione di una rendita provvisoria, con conseguente
addebito al contribuente dei relativi oneri. Come si legge nella nota a piè di
pagina contenuta nelle lettere di compliance, tale facoltà è
esercitata ai sensi dell'art. 1, comma 277, della Legge n. 244/2007, il quale
dispone che: «... gli uffici provinciali dell'Agenzia
del territorio [ora Agenzia delle Entrate], qualora
rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte
dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti
titolari.
Il termine dei novanta giorni
Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni
dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del
territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento,
con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in
attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
La rendita così attribuita viene transitoriamente annotata
nelle visure catastali come "rendita presunta", ai sensi
dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, il contribuente
dovrà ulteriormente incaricare un tecnico di fiducia per procedere con la
regolarizzazione della rendita stessa mediante dichiarazione Docfa, senza la
quale non sarà possibile procedere ad atti di disposizione dell'immobile, quali
la vendita o la successione
ereditaria.
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