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(2025-08-05) Lettere superbonus con sopralluoghi del fisco presso l'immobile

Cosa succede se non si risponde alla comunicazione di irregolarità inviata dall'Agenzia delle entrate a coloro che hanno effettuato interventi edilizi

di Cristian Angeli

 

 

Il fisco bussa alla porta di casa di chi ha beneficiato del 110% ed ha omesso di aggiornare le relative schede catastali. In caso di inadempimento, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di procedere con verifiche nell'immobile. La mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, dopo l'esecuzione di interventi edilizi agevolati ai sensi dell'art. 119 del Dl. 34/2020, legittima l'Agenzia delle Entrate ad avviare vere e proprie verifiche ispettive presso l'immobile interessato e ad attribuire d'ufficio una nuova rendita catastale. È quanto si evince dalla lettura delle comunicazioni di compliance inviate dalla Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare dell'Agenzia, nelle quali si invita il contribuente a verificare, anche con supporto di un professionista abilitato, se gli interventi realizzati abbiano comportato modifiche rilevanti ai fini catastali, tali da rendere necessario il relativo aggiornamento.

Cosa può fare il contribuente

Nel caso in cui il contribuente ritenga non dovuto l'adempimento, può fornire riscontro documentale attraverso il servizio "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area "Compliance Catasto" del sito dell'Agenzia delle Entrate. Qualora, invece, venga riconosciuta la necessità di aggiornamento, al contribuente è concessa la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Tuttavia, precisa l'Agenzia, in caso di persistente inadempimento, l'amministrazione può procedere con accertamenti diretti tramite sopralluoghi, attivando contestualmente le procedure per l'aggiornamento d'ufficio. Si tratta, dunque, di un'attività ispettiva effettiva, condotta da personale tecnico incaricato, che può culminare nella determinazione di una rendita provvisoria, con conseguente addebito al contribuente dei relativi oneri. Come si legge nella nota a piè di pagina contenuta nelle lettere di compliance, tale facoltà è esercitata ai sensi dell'art. 1, comma 277, della Legge n. 244/2007, il quale dispone che: «... gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio [ora Agenzia delle Entrate], qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari.

Il termine dei novanta giorni

Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». La rendita così attribuita viene transitoriamente annotata nelle visure catastali come "rendita presunta", ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, il contribuente dovrà ulteriormente incaricare un tecnico di fiducia per procedere con la regolarizzazione della rendita stessa mediante dichiarazione Docfa, senza la quale non sarà possibile procedere ad atti di disposizione dell'immobile, quali la vendita o la successione ereditaria.

 
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